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Certificazioni - nuove regole dal 01/01/2012
Dal 1° gennaio 2012, in base all'articolo 15, comma 1, della Legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni riguardo a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) o dall' atto di notorietà, come previsto negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere certificati agli utenti.
I certificati riporteranno, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e saranno assoggettati all’imposta di bollo in conformità alla normativa vigente.
Controlli delle Pubbliche Amministrazioni sulle autocertificazioni ricevute: le Pubbliche Amministrazioni che emettono certificati sono tenute a gestire e consentire i controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.